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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 268
Termine per l'intervento

(1)

L'intervento (105) può aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 28 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(2)

Le parole: «a che non vengano precisate le conclusioni» sono state così sostituite dalle attuali: «al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione» dall'art. 3, comma 17, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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