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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 281 septies
Rimessione della causa al giudice monocratico

(1)

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 20, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 281 septies (Rimessione della causa al giudice monocratico)

Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimette la causa davanti al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perchè provveda, quale giudice monocratico, a norma degli articoli 281 quater, 281 quinquies e 281 sexies.».

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