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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 271
Costituzione del terzo chiamato

(1) (2)

Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 30 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 30 aprile 1995.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 260 del 23 luglio 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, c.p.c.

(3)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 17, lett. d), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Si riporta il testo precedente:

«Al terzo si applicano (100, 106), con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli artt. 166 e 167, primo comma.».

(4)

Le parole: «ai sensi del terzo comma dell'articolo 269» sono state così sostituite dalle attuali: «ai sensi degli articoli 171 bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo» dall'art. 3, comma 2, lett. aa), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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