News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 291
Contumacia del convenuto

(1)

Se il convenuto non si costituisce (166, ...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 27 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Ai sensi dell'art. 46, comma 24, della L. 18 giugno 2009, n. 69, questo comma si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Tuttavia, a decorrere dal 16 settembre 2010, l'art. 46, comma 24, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, dell'Allegato 4 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, limitatamente alle parole : « amministrativi e » .

(3)

Le parole: «e terzo» sono state inserite dall'art. 3, comma 2, lett. mm), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole: «all'udienza fissata a norma del comma precedente» sono state così sostituite dalle attuali: «anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all'articolo 171 bis, secondo comma» dall'art. 3, comma 23, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

A norma dell'art. 35, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?