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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 238
Prestazione

Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull'importanza religiosa (1) e morale dell'atto e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 334 dell'8 ottobre 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, seconda proposizione, limitatamente alle parole «religiosa e».

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 334 dell'8 ottobre 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole «davanti a Dio e agli uomini».

(3)

Si veda la diversità, nella formula del giuramento, conseguita alla sentenza Corte cost. n. 117 del 10 ottobre 1979, a proposito del giuramento del testimone, come da nota sub art. 251.

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