
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena...
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Si riporta il comma precedente: «Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 5, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione».
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Si riporta il comma precedente: «Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 5, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione».
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo provvedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Si riporta il comma precedente: «Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 e non superiore a € 5, oltre che alle spese causate dalla mancata presentazione».
L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 46, comma 7, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
La parola: «pretore» è stata sostituita dalle parole: «giudice istruttore» dall'art. 65 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Cassazione Civile 11/02/2022 n.4546 sez. lav.
Corte d'Appello Civile 13/10/2021 n.1717 sez. lav.
Cassazione Civile 08/10/2021 n.27426 sez. II
Tribunale di Giustizia Amministrativa 05/08/2021 n.135 sez. Unica
Cassazione Civile 23/03/2021 n.8170 sez. III
Consiglio di Giustizia Amministrativa Sicilia 03/10/2018 n.527