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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 297
Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

(1)

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio (...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Le parole: «sei mesi» sono state così sostituite dall'art. 46, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(3)

Si veda, ora, l'art. 331 nuovo c.p.p.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 34 del 4 marzo 1970, ha dichiarato incostituzionale il primo comma nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso.

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