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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 293
Costituzione del contumace

La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (1)...

Note:
(1)

Questo comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. r), della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del medesimo procedimento, come modificato dall'art. 39 quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, questa disposizione entra in vigore il 1° marzo 2006 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Si riporta il comma precedente: «La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189».

(2)

Le parole: «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni» sono state così sostituite dalle attuali: «fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione» dall'art. 3, comma 2, lett. oo), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «può avvenire» sono state così sostituite dalla attuale: «avviene» dall'art. 3, comma 2, lett. oo), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 2, lett. oo), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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