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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 296
Sospensione su istanza delle parti

(1)

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 46, comma 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «296. (Sospensione su istanza delle parti). Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a quattro mesi.».

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