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Costituzione e codici
Codice di procedura civile | 28 ott 1940 | N. 1443 | Art. 279
Forma dei provvedimenti del collegio

(1)

Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 23 della L. 14 luglio 1950, n. 581.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 46, comma 9, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Il testo precedente così disponeva: «Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza».

(3)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 46, comma 9, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 3, comma 2, lett. dd), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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