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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 97
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Divieto di private informazioni

Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sè, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria (115 c.p.c.).

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