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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 87
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Produzione dei documenti

(1)

I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito ai sensi dell'

Note:
(1)

Questo articolo è stato da ultimo così sostituito dall'art. 4, comma 4, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 87 - Produzione dei documenti

I documenti offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione sono prodotti mediante deposito in cancelleria, ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'art. 170 ultimo comma del codice. Possono anche essere prodotti all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale (126, 130, 183, 184 c.p.c.).».

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