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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 18
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Revisione dell'albo

L'albo è permanente. Ogni due anni (1) il comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è...

Note:
(1)

Le parole: «quattro anni» sono state così sostituite dalle attuali: «due anni» dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. d), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

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