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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 77
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Ritiro del fascicolo cartaceo di parte

(1)

Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. l), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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