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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 23
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

(1)

Il presidente del tribunale e il presidente della Corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in...

Note:
(*)

Le parole da: «in modo tale che...» fino alla fine di questo comma sono state aggiunte dall'art. 52, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. f), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 23 - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo (22) in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici *.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice (30 n. 19).

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.».

(2)

Le parole da: «in modo tale che...» fino alla fine di questo comma sono state aggiunte dall'art. 52, comma 1, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

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