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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 41
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Deposito delle somme ricevute dal cancelliere

(1)

Per provvedere alle spese e ai rimborsi il cancelliere può trattenere presso di sè non più di un quarto della somma complessiva risultante dai depositi eseguiti dalle parti a norma dell'...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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