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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 56
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Designazione del giudice per ciascuna causa

Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa (1).

Note:
(1)

Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 4, comma 3, lett. a), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(2)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 3, lett. a), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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