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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 58
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio

Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata (1) a norma dell'art....

Note:
(1)

Le parole: «o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata» sono state inserite dall'art. 4, comma 3, lett. b), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(2)

Le parole: «a norma dell'art. 314» sono state sostituite dalle attuali: «a norma dell'art. 319» dall'art. 123 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.

(3)

Le parole: «e fermo quanto previsto dall'articolo 149 bis del codice» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 3, lett. b), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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