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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 67
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Luogo delle udienze

I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune.

Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvedere sulle loro istanze nella propria abitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione...

Note:
(1)

Articolo abrogato dall'art. 47 della L. 21 novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace, a decorrere dal 1° maggio 1995.

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