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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 76
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Potere delle parti sui fascicoli

Le parti o i loro difensori muniti di procura (1) possono esaminare gli atti e i documenti prodotti su supporto cartaceo e (2) inseriti nel fascicolo d'ufficio...

Note:
(1)

Le originarie parole «regolarmente costituiti» sono state sostituite dalle attuali, dall'art. 7 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, nella L. 6 dicembre 1994, n. 673.

(2)

Le parole: «prodotti su supporto cartaceo e» sono state inserite dall'art. 4, comma 3, lett. i), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(3)

Le parole: «le leggi sul bollo» sono state così sostituite dalle attuali: «le leggi sui diritti di copia» dall'art. 4, comma 3, lett. i), n. 1), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 3, lett. i), n. 2), del D.L.vo 31 ottobre 2024, n. 164. A norma dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto tali disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

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