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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 39
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Deposito in cancelleria

(1)

La parte interessata al compimento di un atto deve consegnare al cancelliere la carta bollata e, quando occorre, anche la somma reputata necessaria per le spese relative (...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2002, dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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