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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 24
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Liquidazione dei compensi

(Omissis) (1).

Note:
(1)

Abrogato dall'art. 13 L. 8 luglio 1980, n. 319, sui nuovi compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori. Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 298 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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