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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 30
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Registri di cancelleria del tribunale

(1) (2)

(Omissis) .

Il cancelliere del tribunale...

Note:
(1)

Articolo, sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, poi abrogato dall'art. 7, comma 1, della L. 2 dicembre 1991, n. 399.

L'art. 7, comma 2, della L. n. 399/1991, stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge citata, continuano comunque ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

(2)

Si veda altresì l'art. 2 della L. 23 marzo 1956, n. 182, che si riporta:

«2. I registri di cancelleria, previsti dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, modificato dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, prima di essere posti in uso, debbono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio:

«dal dirigente la cancelleria della Pretura, se si tratta dei registri di cancelleria dell'Ufficio di conciliazione;

«dal dirigente la cancelleria del Tribunale, se si tratta dei registri di cancelleria della Pretura, ad eccezione di quelli indicati nei numeri 10 e 11 dell'art. 29 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, che sono numerati e vidimati dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica;

«dal dirigente la segreteria della Procura della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria del Tribunale;

«dal dirigente la segreteria della Procura generale della Repubblica, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di appello;

«dal dirigente la segreteria della Procura generale della Corte di cassazione, se si tratta dei registri di cancelleria della Corte di cassazione.

«Il numero dei mezzi fogli, di cui è composto il registro, deve essere notato, in tutte lettere, nell'ultimo di essi».

(3)

Registro non più in uso per effetto dell'art. 1 della L. 7 febbraio 1979, n. 59.

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