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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 22
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo (23). I giudici presso le sezioni...

Note:
(1)

Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, lett. e), n. 1), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

(2)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. e), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente tecnico iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta».

(3)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. e), n. 3), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta».

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