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Costituzione e codici
Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile | 18 dic 1941 | N. 1368 | Art. 31
Gazzetta uff. 24/12/1941, n. 302
Registri di cancelleria della corte d'appello

(1) (2)

(Omissis) .

Il cancelliere...

Note:
(1)

Articolo, sostituito dall'art. 17 del D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857, poi abrogato dall'art. 7, comma 1, della L. 2 dicembre 1991, n. 399.

L'art. 7, comma 2, della L. n. 399/1991, stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge citata, continuano comunque ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

(2)

Si veda la nota sub art. 30.

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