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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2182
Conferimento del bestiame

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.

Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

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