
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n. 228. Si veda altresì l'art. 1, comma 2, del citato decreto che si riporta:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico».
Si veda l'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 99, così come modificato dall'
«1. (Imprenditore agricolo professionale). 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in [società], associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
«2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1, fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
«3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
[b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale];
c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
«3 bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.
«4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
«5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
«5 bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
«5 ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonchè si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
«5 quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.
«5 quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato».
Si veda l'art. 9 del D.L.vo 30 aprile 1998, n. 173, che si riporta:
«Art. 9. (Imprenditori agricoli). 1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola».
Si veda altresì il D.L.vo 18 maggio 2001, n. 226, che definisce la figura dell'imprenditore ittico.
Si veda l'art. 3 della L. 24 dicembre 2004, n. 313, che definisce la figura dell'imprenditore apistico. Si riporta il testo dell'art. 3 della citata L. n. 313/2004:
«3. (Apicoltore e imprenditore apistico). 1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
«2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
«3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale».
Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n. 228.
A norma dell'art. 39 bis, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella L. 21 maggio 2021, n. 69, fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure d'incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui a questo articolo.
Si veda la Risp. 12 marzo 2024, n. 67.
Si veda la Risp. 25 gennaio 2022, n. 2.
AGGIORNATO L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE
DEFINITE LE MODALITÀ ATTUATIVE DEL"BONUS ALBERGHI" 2017 - 2018
Definite le modalità attuative dell'esonero contributivo 2021 soggetti IVS / gestione separata
Esonero contributivo 2021 per iscritti all'INPS con inizio attività nel 2019
IL REDDITO DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO
LA CESSIONE DI BENI "PRIVATI" DA PARTE DI UN IMPRENDITORE INDIVIDUALE