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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2109
Periodo di riposo

(1) (2)

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 16 dicembre 1980, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

(3)

Numerose leggi speciali disciplinano il riposo settimanale e le festività: L. 27 maggio 1949, n. 260, disposizioni in materia di ricorrenze festive; D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029, norme sul trattamento economico dovuto nelle ricorrenze festive che cadono di domenica agli impiegati dipendenti da aziende industriali; L. 5 marzo 1977, n. 54, disposizioni in materia di giorni festivi; L. 20 novembre 2000, n. 336, ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 66 del 10 maggio 1963, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'espressione «dopo un anno di ininterrotto servizio».

(5)

L'espressione «dalle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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