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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2110
Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio

In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative (1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella...

Note:
(2)

Si vedano: D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità; D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

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