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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2151
Spese per la coltivazione

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse (2135), escluse (1) quelle per la mano d'opera previste...

Note:
(1)

Dispone, in contrario, l'art. 5 della L. 15 settembre 1964, n. 756:

«Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'art. 2147 c.c., sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.

«Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma».

(2)

L'espressione: «le norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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