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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2179
Morte di una delle parti

La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.

In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. ...

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