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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2137
Responsabilità dell'imprenditore agricolo

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative(1) concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Note:
(1)

L'espressione «e dalle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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