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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2134
Norme applicabili al tirocinio

Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative(1)...

Note:
(1)

L'espressione «o da norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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