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Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2120
Disciplina del trattamento di fine rapporto

(1) (2) (3)

In ogni caso di cessazione del rapporto di...

Note:
(1)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica, della quale gli artt. 2, 4 e 5, dispongono:

«2. (Fondo di garanzia). È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

«Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

«Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

«Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

«4 bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno due Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.

«Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

«Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

«I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751 bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

«Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contribuito a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso all'1 luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

«Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.

«Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali».

«4. (Disposizioni finali). Le indennità di cui agli artt. 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile.

«Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.

«La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

«Le norme di cui all'art. 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinati per i quali sono previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.

«Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.

«Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine esercizio dei dipendenti pubblici.

«Il fondo di cui all'art. 3 del R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1942, n. 1251 è soppresso.

«Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del lavoro.

«Sono abrogati gli artt. 1 e 1 bis del D.L. 1 febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 1977, n. 91.

«Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate.

«Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.

«Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 della presente legge».

«5. (Disposizioni transitorie). L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione di rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'art. 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 2120 del codice civile.

«A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'art. 2120 del c.c., gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dall'1 febbraio e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:

25 punti a partire dall'1 gennaio 1983;

ulteriori 25 punti a partire dall'1 luglio 1983;

ulteriori 25 punti a partire dall'1 gennaio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dall'1 luglio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dall'1 gennaio 1985;

ulteriori 25 punti a partire dall'1 luglio 1985;

i residui punti a partire dall'1 gennaio 1986.

«In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati dall'1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato.

«Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla L. 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicati dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.

«Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'art. 1 della presente legge.

«Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di sottufficiale e di comune.

«È riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'art. 23 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1942, n. 1251.

«Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio.

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

(2)

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297, disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

(3)

Si veda l'art. 1, commi 755 e 756, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, di cui si riporta il testo:

«755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

«756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva».

Le modalità attuative di questi commi sono stati dettate dal D.M. 30 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 26 del 1° febbraio 2007).

(4)

L'art. 6 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito, nella

L. 8 agosto 1992, n. 359. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 8 agosto 1992, n. 359, ha disposto, salvi i diversi contratti collettivi o aziendali, il valore del servizio di mensa e la prestazione pecuniaria sostitutiva di esso non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.

(5)

Si veda anche il quinto comma dell'art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella

L. 19 dicembre 1984, n. 863. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dal
D.L. 21 marzo 1988, n. 86. Provvedimento non presente in banca dati.
D.L. 21 marzo 1988, n. 86
, convertito nella
L. 20 maggio 1988, n. 160. Provvedimento non presente in banca dati.
L. 20 maggio 1988, n. 160
, che dispone:

«Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della Cassa integrazione guadagni».

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 142 del 5 aprile 1991, ha dichiarato l'illegittimità di questa lettera nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto «in itinere» comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.

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