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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2157
Diritto di preferenza del concedente

Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente (732, 696, ...

Note:
(1)

Si veda l'art. 4 della L. 15 settembre 1964, n. 756, norme in materia di contratti agrari.

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