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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2143
Mezzadria a tempo indeterminato

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative (1), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi...

Note:
(1)

Le espressioni: «salvo diverse disposizioni delle norme corporative» e «dalle norme corporative» sono da ritenersi abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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