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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2145
Diritti ed obblighi del concedente

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato in quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica (2765).

La...

Note:
(1)

Dispone, in contrario, l'art. 6 della L. 15 settembre 1964, n. 756:

«Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.

«In caso di disaccordo è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

«Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni».

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