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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2107
Orario di lavoro

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (1)o dalle norme corporative...

Note:
(1)

Si vedano, tra le altre: R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, conv. nella L. 17 aprile 1925, n. 473, limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali; RR.DD. 10 settembre 1923, nn. 1955, 1956 e 1957, regolamenti per l'applicazione del predetto R.D.; R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione d'orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692; R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, conv. nella L. 17 aprile 1925, n. 473; L. 14 febbraio 1958, n. 138, orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto viaggiatori; L. 23 ottobre 1962, n. 1554, riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere; L. 10 aprile 1981, n. 157, ratifica ed esecuzione delle convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro; L. 3 luglio 1965, n. 929, ratifica della carta sociale europea; D.L.vo 8 aprile 2003, n. 66, attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

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