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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2155
Raccolta e divisione dei prodotti

(1)

Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti...

Note:
(1)

Alla disciplina dettata da questa norma hanno derogato, dapprima l'art. 4 della L. 15 settembre 1964, n. 756, e, poi, l'art. 37 della L. 3 maggio 1982, n. 203.

(2)

L'espressione: «delle norme corporative» è da ritenersi abrogata dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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