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Costituzione e codici
Codice Civile | 16 mar 1942 | N. 262 | Art. 2174
Obblighi del soccidario

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante (2173), il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di...

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