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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 200
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Avviso ai creditori e agli altri interessati

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui all'articolo 10,...

Note:
(1)

Le parole: «, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti» sono state così sostituite dalle attuali: «con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati,» dall'art. 34, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(2)

Le parole: «assegnato alla procedura» sono state così sostituite dalle attuali: «della procedura» dall'art. 34, comma 1, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;

b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonchè della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);

d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.».

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