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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 144
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità...

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