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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 153
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto...

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