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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 198
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonchè l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in...

Note:
(1)

Le parole: «sono depositati in cancelleria» sono state così sostituite dalle attuali: «sono depositati nel fascicolo informatico» dall'art. 33, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(2)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)

Le parole: «inoltre apporta» sono state così sostituite dalle attuali: «può apportare» dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 22, comma 2, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo previgente:

«2. l curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.».

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