News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 150
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?