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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 106
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2 ...

Note:
(1)

Le parole: «provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2» sono state così sostituite dalle attuali: «provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2» dall'art. 16, comma 2, lett. a), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(2)

Le parole: «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d)» sono state così sostituite dalle attuali: «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d)» dall'art. 22, comma 2, lett. a), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(3)

Le parole: «il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o» sono state inserite dall'art. 16, comma 2, lett. b), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(4)

Le parole: «il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47,,» sono state così sostituite dalle attuali: «il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47,» dall'art. 22, comma 2, lett. b), del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(5)

Le parole: «revocato il decreto di cui all'articolo 47,» sono state inserite dall'art. 16, comma 2, lett. c), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

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