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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 104
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Convocazione dei creditori

1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica...

Note:
(1)

Le parole: «il piano e» sono state inserite dall'art. 22, comma 1, del D.L.vo 17 giugno 2022, n. 83, a decorrere dal 15 luglio 2022.

(2)

Le parole: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1 ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni è onere comunicare al commissario» sono state così sostituite dalle attuali: «ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2» dall'art. 24, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(3)

Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. a), n. 2), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(4)

Questo periodo è stato soppresso dall'art. 24, comma 1, lett. a), n. 3), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(5)

Le parole: «esclusivamente mediante deposito in cancelleria» sono state così sostituite dalle attuali: «ai sensi dell'articolo 10, comma 3» dall'art. 24, comma 1, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(6)
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