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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 149
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Obblighi del debitore

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento ...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 30 del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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