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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 170
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

(1)

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 20, comma 2, del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

Si riporta il testo precedente:

«Art. 170 (Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia)

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.».

(2)

Le parole: «a una procedura concorsuale» sono state così sostituite dalle attuali: «a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,» dall'art. 31, comma 2, del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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