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Costituzione e codici
Codice della crisi d'impresa | 12 gen 2019 | N. 14 | Art. 107
Gazzetta uff. 14/02/2019, n. 38
Voto dei creditori

1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.

2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e...

Note:
(1)

Le parole: «comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato» sono state così sostituite dalle attuali: «comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati» dall'art. 25, comma 1, lett. a), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

(2)

Le parole: «entro cinque giorni prima» sono state così sostituite dalle attuali: «almeno sette giorni prima» dall'art. 17, comma 1, lett. a), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(3)

Le parole: «almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto» sono state aggiunte dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.L.vo 26 ottobre 2020, n. 147, a decorrere dal 1° settembre 2021.

(4)

il segno d'interpunzione «,» è stato così sostituito dal seguente: «.» dall'art. 25, comma 1, lett. b), del D.L.vo 13 settembre 2024, n. 136.

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